STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA DI QUIESA

 

Art     1 - E' costituita l'Associazione Astronomica di Quiesa. L'A.A.Q. è una libera associazione fra cittadini che hanno interesse per le finalità indicate nel presente statuto. Ha carattere apartitico e aconfessionale ed è governata con strutture e metodi democratici. Ha sede in Quiesa in locali scelti dall'Assemblea a maggioranza dei soci.

 

Art.    2 - L'A.A.Q. persegue i seguenti fini:

a) Organizzare attività di osservazione astronomica a beneficio dei soci;

b) Organizzare servizi a favore delle attività astronomiche dei soci;

c) Promuovere la cultura astronomica con riferimento prevalente al paese di Quiesa;

d) Organizzare manifestazioni, osservazioni astronomiche, attività, conferenze e simili rivolte ad esterni nelle forme deliberate di volta in volta dall'Assemblea.

 

Le osservazioni ed i servizi di cui ai punti a) e b) possono essere usufruiti da non - soci soltanto nei casi e nelle forme previste dal regolamento che disciplina l'accesso e l'uso degli strumenti di proprietà dell'A.A.Q. .

 

Art.    3 - L'A.A.Q. può coordinarsi con altre associazioni del paese per

promuovere iniziative comuni non in contrasto con il presente statuto. Può collaborare con altre associazioni aventi fra i fini attività astronomiche. Prevede l'adesione agli organismi nazionali di collegamento tra gruppi e associazioni amatoriali di astronomia.

 

Art.    4 - Sono soci dell'A.A.Q.:

a) I soci fondatori;

b) Tutti i cittadini residenti a Quiesa od originari di

Quiesa che ne fanno richiesta;

c) I cittadini non residenti a Quiesa la cui domanda è accettata dall'Assemblea dei soci.

 

Tutti i soci sono uguali nei diritti e nei doveri verso l'associazione.

 

Art.    5 - L'adesione all'A.A.Q. è individuale ed avviene mediante il pagamento

della quota di £ 300'000. Tale norma non è riducibile nè derogabile. L'Assemblea può tuttavia prevedere forme agevolate e dilazionate di pagamento a favore dei soci senza reddito fisso.

L'aumento della quota di iscrizione è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci non prima di due anni dal precedente aumento.

 

Art.    6 - L'Assemblea delibera forme e modi del pagamento di quote sociali annuali. La modifica di queste norme è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci. Quote ridotte o agevolate possono essere previste per i non percettori di reddito fisso. Il socio non in regola con il pagamento di dette quote è sospeso dall'associazione. Fino a quando la sua posizione non è regolarizzata non gode dei benefici che il presente statuto gli garantisce. L'Assemblea può deliberare contribuzioni straordinarie a maggioranza dei 2/3 dei soci.

 

Art.    7 - L'adesione all'A.A.Q. comporta l'accettazione incondizionata dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organismi sociali.

 

Art.    8 - L'A.A.Q. è diretta dall'Assemblea dei soci che discute e delibera su tutte le materie inerenti l'associazione.

L'Assemblea si riunisce di diritto almeno una volta ogni 3 mesi; è presieduta dal Presidente ed è valida se è presente la maggioranza dei soci. Delibera a maggioranza dei presenti salvo i casi speciali previsti da questo statuto. L'Assemblea si riunisce straordinariamente su convocazione del Presidente o richiesta motivata di due soci.

 

Art.    9 - Sono cariche dell'A.A.Q.: il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore.

Il Presidente dirige, coordina e rappresenta l'Associazione. Il Vice-Presidente affianca il Presidente nella conduzione del sodalizio e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo. L'Amministratore cura la Segreteria e la Cassa dell'A.A.Q. avendo cura di registrare la corrispondenza, i movimenti di Cassa e redigere il verbale delle sedute.

 

Art.    10 - Presidente, Vice-Presidente ed Amministratore restano in carica 2 anni.

 Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza dei votanti purché alla votazione abbia partecipato la maggioranza dei soci. Se nella prima votazione nessuno raggiunge tale maggioranza si ricorre ad un ballottaggio fra i due che avevano conseguito più voti. Per ogni parità decide la maggior anzianità di iscrizione ed in subordine quella anagrafica. Il Vice-Presidente e l'Amministratore sono nominati dal Presidente.

 

Art.    11 - Spetta all'Assemblea il potere di emanare regolamenti ed approvare ogni anno in gennaio il bilancio consuntivo ed il programma di massima.

Il regolamento che disciplina l'accesso e l'uso degli strumenti è adottato e modificato a maggioranza dei soci.

 

Art.    12 - L'Assemblea può sospendere a maggioranza dei 2/3 dei soci;

l'associato che si renda responsabile di gravi violazioni del presente statuto o che disattenda gravemente i regolamenti e le decisioni degli organi sociali o che si renda volontariamente responsabile di atti lesivi della reputazione dell'A.A.Q..

Analogo provvedimento può essere adottato verso il socio la cui condotta civile si renda gravemente colpevole.

 

Art.    13 - Il presente Statuto può essere modificato a maggioranza dei 2/3

dell'Assemblea purché ad essa partecipino almeno i 3/4 dei soci. Analoghe maggioranze servono per disporre lo scioglimento dell'A.A.Q.. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea stabilisce a chi devolvere il patrimonio sociale. Se non è possibile entro 5 convocazioni con all'ordine del giorno lo scioglimento, raggiungere il numero di presenti di cui sopra, lo scioglimento può essere deliberato con le maggioranze ordinarie.

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          I         Entro 15 giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea approva il regolamento che disciplina l'accesso e l'uso agli strumenti dell'A.A.Q.

          II        n deroga all'Art. 10 fino a quando l'A.A.Q. non è costituita legalmente, le cariche sociali si rinnovano ogni anno.

          III      Fino a quando l'A.A.Q. non è costituita legalmente, non sono necessarie per la modifica dello Statuto le maggioranze speciali richieste dall'Art.13

          IV       Quando l'A.A.Q. aderirà all'Unione Astrofili Italiani o ad altro altro organismo di collegamento, lo Statuto sarà modificabile senza le maggioranze dell'Art.13 nelle parti necessarie per adeguarlo alle disposizioni nazionali.

 

Approvato in Quiesa, addì 13 Agosto 1992

 

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