STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA DI
QUIESA
Art 1
- E' costituita l'Associazione Astronomica di Quiesa. L'A.A.Q. è una libera
associazione fra cittadini che hanno interesse per le finalità indicate nel
presente statuto. Ha carattere apartitico e aconfessionale ed è governata con
strutture e metodi democratici. Ha sede in Quiesa in locali scelti
dall'Assemblea a maggioranza dei soci.
Art. 2 -
L'A.A.Q. persegue i seguenti fini:
a)
Organizzare attività di osservazione astronomica a beneficio dei soci;
b)
Organizzare servizi a favore delle attività astronomiche dei soci;
c)
Promuovere la cultura astronomica con riferimento prevalente al paese di
Quiesa;
d)
Organizzare manifestazioni, osservazioni astronomiche, attività, conferenze e
simili rivolte ad esterni nelle forme deliberate di volta in volta
dall'Assemblea.
Le
osservazioni ed i servizi di cui ai punti a) e b) possono essere usufruiti da
non - soci soltanto nei casi e nelle forme previste dal regolamento che
disciplina l'accesso e l'uso degli strumenti di proprietà dell'A.A.Q. .
Art. 3 - L'A.A.Q. può coordinarsi
con altre associazioni del paese per
promuovere
iniziative comuni non in contrasto con il presente statuto. Può collaborare con
altre associazioni aventi fra i fini attività astronomiche. Prevede l'adesione
agli organismi nazionali di collegamento tra gruppi e associazioni amatoriali
di astronomia.
Art. 4 - Sono soci dell'A.A.Q.:
a) I soci fondatori;
b) Tutti i cittadini residenti a Quiesa od
originari di
Quiesa che ne fanno richiesta;
c) I cittadini non residenti a Quiesa la cui
domanda è accettata dall'Assemblea dei soci.
Tutti i soci sono uguali nei diritti e nei
doveri verso l'associazione.
Art. 5 - L'adesione all'A.A.Q. è
individuale ed avviene mediante il pagamento
della
quota di £ 300'000. Tale norma non è riducibile nè derogabile. L'Assemblea può
tuttavia prevedere forme agevolate e dilazionate di pagamento a favore dei soci
senza reddito fisso.
L'aumento della quota di iscrizione è
deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci non prima di due anni
dal precedente aumento.
Art. 6 - L'Assemblea delibera
forme e modi del pagamento di quote sociali annuali. La modifica di queste
norme è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci. Quote
ridotte o agevolate possono essere previste per i non percettori di reddito
fisso. Il socio non in regola con il pagamento di dette quote è sospeso
dall'associazione. Fino a quando la sua posizione non è regolarizzata non gode
dei benefici che il presente statuto gli garantisce. L'Assemblea può deliberare
contribuzioni straordinarie a maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art. 7 - L'adesione all'A.A.Q.
comporta l'accettazione incondizionata dello statuto, dei regolamenti e delle
decisioni degli organismi sociali.
Art. 8 - L'A.A.Q. è diretta
dall'Assemblea dei soci che discute e delibera su tutte le materie inerenti
l'associazione.
L'Assemblea
si riunisce di diritto almeno una volta ogni 3 mesi; è presieduta dal
Presidente ed è valida se è presente la maggioranza dei soci. Delibera a maggioranza
dei presenti salvo i casi speciali previsti da questo statuto. L'Assemblea si
riunisce straordinariamente su convocazione del Presidente o richiesta motivata
di due soci.
Art. 9 - Sono cariche dell'A.A.Q.:
il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore.
Il
Presidente dirige, coordina e rappresenta l'Associazione. Il Vice-Presidente
affianca il Presidente nella conduzione del sodalizio e lo sostituisce in caso
di assenza od impedimento temporaneo. L'Amministratore cura la Segreteria e la
Cassa dell'A.A.Q. avendo cura di registrare la corrispondenza, i movimenti di
Cassa e redigere il verbale delle sedute.
Art. 10 - Presidente,
Vice-Presidente ed Amministratore restano in carica 2 anni.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea a
scrutinio segreto a maggioranza dei votanti purché alla votazione abbia
partecipato la maggioranza dei soci. Se nella prima votazione nessuno raggiunge
tale maggioranza si ricorre ad un ballottaggio fra i due che avevano conseguito
più voti. Per ogni parità decide la maggior anzianità di iscrizione ed in
subordine quella anagrafica. Il Vice-Presidente e l'Amministratore sono
nominati dal Presidente.
Art. 11 - Spetta all'Assemblea il
potere di emanare regolamenti ed approvare ogni anno in gennaio il bilancio
consuntivo ed il programma di massima.
Il regolamento che disciplina l'accesso e
l'uso degli strumenti è adottato e modificato a maggioranza dei soci.
Art. 12 - L'Assemblea può
sospendere a maggioranza dei 2/3 dei soci;
l'associato
che si renda responsabile di gravi violazioni del presente statuto o che
disattenda gravemente i regolamenti e le decisioni degli organi sociali o che
si renda volontariamente responsabile di atti lesivi della reputazione
dell'A.A.Q..
Analogo
provvedimento può essere adottato verso il socio la cui condotta civile si
renda gravemente colpevole.
Art. 13 - Il presente Statuto può
essere modificato a maggioranza dei 2/3
dell'Assemblea
purché ad essa partecipino almeno i 3/4 dei soci. Analoghe maggioranze servono
per disporre lo scioglimento dell'A.A.Q.. Con la delibera di scioglimento
l'Assemblea stabilisce a chi devolvere il patrimonio sociale. Se non è
possibile entro 5 convocazioni con all'ordine del giorno lo scioglimento,
raggiungere il numero di presenti di cui sopra, lo scioglimento può essere
deliberato con le maggioranze ordinarie.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I Entro
15 giorni dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea approva il
regolamento che disciplina l'accesso e l'uso agli strumenti dell'A.A.Q.
II n
deroga all'Art. 10 fino a quando l'A.A.Q. non è costituita legalmente, le
cariche sociali si rinnovano ogni anno.
III Fino a quando
l'A.A.Q. non è costituita legalmente, non sono necessarie per la modifica dello
Statuto le maggioranze speciali richieste dall'Art.13
IV Quando
l'A.A.Q. aderirà all'Unione Astrofili Italiani o ad altro altro organismo di
collegamento, lo Statuto sarà modificabile senza le maggioranze dell'Art.13
nelle parti necessarie per adeguarlo alle disposizioni nazionali.
Approvato
in Quiesa, addì 13 Agosto 1992